Modalità di comunicazione assenze dal servizio.
La scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento alla circolare n. 67, prot. n.
0012414 del 23/19/2023, osserva quanto segue:
1) La circolare reca oggetto “Modalità di comunicazione assenze dal servizio
per motivi imprevisti”, quando, invece, la stessa si riferisce alle dettagliate
modalità di comunicazione di tutte le tipologie di assenze, per motivi
imprevisti e non.
2) In relazione alla comunicazione delle assenze dal servizio per giustificati
motivi, la circolare elenca in modo indistinto tipologie di assenze diverse,
malattia, L. 104, etc, non specificando altresì a quale altra tipologia di assenza
si faccia riferimento, e impone, perentoriamente, che la comunicazione di tali
assenze avvenga esclusivamente tramite il portale Argo, asserendo che
saranno rigettate tutte le altre forme di comunicazione e concludendo con la
classificazione “quale assenza ingiustificata” delle eventuali assenze
comunicate in modi o tempi differenti.
A tal proposito si richiama il comma 10 dell’art. 17 del vigente CCNL che,
innanzitutto, fa salva l’ipotesi di comprovato impedimento, cui nella circolare
non si fa alcun riferimento; altresì il comma 10 dice espressamente che
“l’assenza per malattia deve essere comunicata all’istituto scolastico (…)
tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno
in cui essa si verifica”, non facendo riferimento a qualsivoglia strumento
informatico. Pertanto l’ufficio di segreteria, qualora il dipendente
comunichi l’assenza nel rispetto della normativa vigente non ha l’autorità
per respingere tali comunicazioni se pervenute in maniera difforme alla
circolare.
3) In relazione alla fruizione delle ferie si dichiara che, nelle note della richiesta,
il docente è tenuto ad indicare il sostituto.
A tal proposito si richiama il comma 9 dell’art. 13 del vigente CCNL 16/18 nella
parte in cui si dice che “la fruibilità è subordinata alla possibilità di sostituire
il personale che se ne avvale con altro personale.” In nessun modo è scritto
che è il docente a doversi trovare il sostituto, onere che incombe
sull’amministrazione e non sul dipendente.
4) In relazione alla modalità di fruizione del permesso breve (orario), si fa
presente che il preavviso del permesso orario è concettualmente contrastante
con l’imprevedibilità dell’assenza, pertanto la modalità di fruizione di tali
permessi, come indicata nella circolare, risulta discriminatorio proprio per gli
eventi imprevisti e imprevedibili. Anche in questo caso l’onere della
sostituzione incombe sull’amministrazione e non sul dipendente.
5) Nella circolare si precisa che:
“Tutto il personale potrà considerarsi autorizzato ad assentarsi solo
all’avvenuta ricezione dell’autorizzazione da parte del DS e che il
semplice inoltro della richiesta non comporta l’automatica
autorizzazione della stessa”.
A tal proposito si ribadisce che l’assenza per motivi personali, art. 15 comma
2 del CCNL 16/18 non è soggetta a concessione da parte del DS e che, per
gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti i 6 gg di ferie durante
i periodi di attività didattica.
6) Si precisa che il portale Argo non può essere considerato mezzo di
comunicazione delle assenze in via esclusiva, in quanto, in caso di mancato
funzionamento, il personale non può esserne pregiudicato nell’esercizio dei
propri diritti.
Per i motivi sopra esposti, si invita la SV ad adottare tempestivamente tutti i
provvedimenti necessari al ripristino del rispetto della normativa vigente anche alla
luce di un corretto e costruttivo rapporto con l’intera comunità educante.
Sicuri di un positivo riscontro, si inviano
Cordiali Saluti.
Messina, 26/10/2023
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